La novità del nuovo codice della crisi sta nel fatto che l’adozione di un adeguato modello organizzativo e, conseguentemente, la capacità di muoversi tempestivamente quando sorge la crisi (art. 24 – “Tempestività dell’iniziativa”) è premiato con una serie di particolari benefici per l’imprenditore stesso (art. 25 - “Misure premiali”).
Viceversa la mancata adozione di adeguati modelli (sull’adeguatezza sarà il Giudice ad esprimersi) potrà certamente far sorgere ipotesi di responsabilità degli amministratori in caso liquidazione giudiziale (ovvero di quello che fino al 15 agosto 2020 continuerà a chiamarsi fallimento) con l’obbligo di rifondere personalmente e solidalmente tra loro i danni generati ai creditori per non aver adeguatamente controllato l’andamento della società.
Come noto, l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) ha, tra le proprie funzioni, anche l’obbligo di verificare che la società si sia dotata di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Per questa ragione, in caso di fallimento/liquidazione giudiziale, può essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori qualora non abbia vigilato adeguatamente e così facendo non abbia impedito il peggioramento della crisi (culpa in vigliando).
Già in passato l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti aveva evidenziato come le statistiche dimostrassero come il tasso di fallimento nelle società dotate di organo di controllo fosse notevolmente inferiore a quello delle società senza organo di controllo, desumendone che la presenza dell’organo di controllo ha una funzione importante nel garantire la continuità d’impresa. Certamente si potrà eccepire che le società maggiormente strutturate sono certamente quelle dotate di organo di controllo e quindi sono più strutturate per sopportare la crisi.
Allo stesso tempo tale risultato può essere interpretato anche nel senso che il rischio di default è minore nelle società più strutturate e supportate da un organo di controllo che svolga la sua funzione di stimolo, prima ancora che di verifica a posteriori, affinché gli amministratori dotino la società di modelli organizzativi e contabili adeguati.
A quanto pare il legislatore ha seguito proprio questa indicazione, volendo dare nuovi stimoli affinché le società italiane si dotino di strumenti adeguati alla complessità dei tempi e dei mercati, affiancando alle punizioni in caso di mancato rispetto di tale obbligo, anche delle misure premiali.
Su tale aspetto l’art. 14 del codice della crisi ha inciso fortemente, creando una sorta di interessi contrapposti. Infatti è previsto che il collegio sindacale ed il revisore legale “hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione…”.
Anche in questo caso è stato utilizzato il sistema del “bastone e della carota” in quanto l’inattività degli organi di controllo e revisione è punita con l’assunzione di una responsabilità solidale con gli amministratori, mentre l’attivazione tempestiva permetterà l’esonero dalla responsabilità solidale.
Proprio nella convinzione che l’attività degli organi di controllo possa anticipare l’emersione della crisi e la sua soluzione, è stato modificato l’art. 2477 C.C. (già in vigore) prevedendo l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o di un revisore quando la società superi per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
Si tratta quindi di una notevole riduzione dei parametri attuali, volta ad ampliare sensibilmente la platea delle società sottoposte a controllo, parametri che sono attualmente in discussione nel senso di adottare limiti meno stringenti e per i quali si è quindi in attesa di modifiche normative.
A questo punto, delineati gli obblighi a carico degli amministratori, i relativi rischi connessi alla loro mancata attuazione e la presenza di un maggiore livello di controllo, è necessario comprendere quali siano concretamente gli strumenti di cui le società devono dotarsi per conformarsi all’obbligo di legge.
La risposta si può ritrovare negli art. 13 – “Indicatori della crisi” e 14 – “obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”.
L’art. 13 demanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la definizione di specifici indici, ma fissa comunque quella che dovrà essere la loro natura, definendo indicatori di crisi “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario…. rilevabili attraverso appositi indici…. che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso”.
Tradotto in linguaggio aziendalistico la previsione della norma può essere così interpretata:
Una volta che saranno stabiliti gli indici, sarà fatto obbligo di esporli nella nota integrativa al bilancio (almeno così pare di interpretare il senso dell’articolo 13) e nel caso in cui, per la particolare tipologia di attività svolta, la società non li ritenga adeguati potrà darne spiegazione nella nota integrativa, fornendo gli indici più adeguati allegando una attestazione di un professionista indipendente che attesti la validità degli indici sostitutivi proposti.
L’utilizzo di questi strumenti, per chi opera costantemente nella consulenza aziendale proponendo da anni tali assetti informativi, appare assolutamente logico e normale. Così in realtà non è in quanto tutt’ora ci si imbatte in società, anche di dimensioni rilevanti, che non dispongono di un reporting package adeguato non a supportare le decisioni quotidiane dell’imprenditore.
E’ allora necessario mettersi subito al lavoro predisponendo una analisi organizzativa e del business model finalizzata ad individuare la più corretta struttura di reporting da adottare.
Solo dopo questa fase iniziale, spesso definita di ceck-up, si potrà iniziare a strutturare le informazioni necessarie.
Non è da dimenticare la necessità di un percorso formativo delle risorse umane apicali e degli amministratori perché la disponibilità di un report che sappia tenere monitorati i principali indicatori dell’andamento aziendale deve essere accompagnata dalla capacità di lettura dei segnali che dagli stessi emergono.
In fondo, nulla di nuovo: è come sottoporsi agli esami del sangue. Non è sufficiente guardare il singolo valore se è entro o fuori dai parametri, è necessario acquisire una lettura di insieme che permetta, con la necessaria esperienza, di guidare alla formulazione della corretta diagnosi ed alla definizione della terapia più adeguata al singolo caso.
L’imprenditore sarà certamente in grado di capire che un intervento ben strutturato su questi argomenti potrà garantire un enorme valore aggiunto ed un reale aiuto alla continuità nel tempo dell’impresa.